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| Richiamata | la delibera del giovedì 14 maggio 2026 del DIPARTIMENTO DI STORIA CULTURE CIVILTA', di richiesta di attribuzione di n. 1 Incarico di ricerca dal titolo “Patrimonio e archeologia del Mediterraneo orientale e dell’Asia occidentale”, SSD ARCH-01/A, ARCH-01/B, ARCH-01/C, ARCH-01/D, ARCH-01/E, ARCH-01/F, ARCH-01/G STAA-01/A, STAA-01/B, STAA-01/C, STAA-01/D, STAA-01/E, STAA-01/F, STAA-01/J, STAA-01/K, ASIA-01/A GSD10/STAA-01, 10/ARCH-01, 10/ASIA-01 a valere su fondi Scholars at Risk 2025 e BID2026 CUP: , per l’esclusivo svolgimento di attività di assistenza alla ricerca, secondo il piano di attività allegato; | |
| Considerato | che le sopra richiamate esigenze di assistenza alla ricerca rappresentate dal DIPARTIMENTO DI STORIA CULTURE CIVILTA' possono essere soddisfatte mediante l’indizione di una procedura pubblica di selezione; | |
| Considerato | il numero crescente di studiosi e studiose a rischio nel mondo che fa richiesta di protezione nelle università presenti nei Paesi membri dell’Unione Europea e vista l’adesione dell’Università degli Studi di Bologna alla rete internazionale di Scholars at Risk (SAR) e SAR-Italia; | |
| Vista | la normativa richiamata all’art. 13 del presente bando; | |
DISPONE | ||
| Art. 1 – Oggetto della selezione e attività da svolgere | ||
Di indire una procedura di valutazione comparativa mediante esame dei titoli e delle pubblicazioni per l’attribuzione di n. 1 Incarico di ricerca ai sensi dell’art. 22-ter della L. 240/2010, dal titolo “Patrimonio e archeologia del Mediterraneo orientale e dell’Asia occidentale”. L’attività sarà svolta secondo il piano di attività allegato e sotto la supervisione di un tutor individuato dalla struttura nel/la Prof./ssa/Dott./ssa PROF. NICOLO' MARCHETTI, senza vincoli di subordinazione e orario di lavoro predefinito. La sede prevalente dell'attività sarà: DIPARTIMENTO DI STORIA CULTURE CIVILTA', Piazza San Giovanni in Monte 2 40124 BOLOGNA. | ||
| Art. 2 - Durata e importo dell'incarico di ricerca | ||
L'incarico di ricerca ha durata di 12 mesi. L'importo lordo percipiente annuo dell'incarico di ricerca è pari a € 22.800,00. L'importo verrà erogato in rate mensili posticipate di pari importo. | ||
| Art. 3 – Requisiti di ammissione | ||
La procedura è riservata a giovani studiosi che siano:
LM-2 ARCHEOLOGIA;LM-1 ANTROPOLOGIA CULTURALE ED ETNOLOGIA;LM-80 SCIENZE GEOGRAFICHE;LM-84 SCIENZE STORICHE o di titolo di studio equivalente conseguito all’estero da non più di sei anni. In tal caso, alla domanda dovranno essere allegati documenti utili a consentire alla Commissione esaminatrice di pronunciarsi in merito all’equivalenza ai soli fini dell’ammissione alla selezione. Non è consentita la partecipazione alla presente procedura a:
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| Art. 4 – Modalità di presentazione delle domande | ||
La domanda di partecipazione alla selezione va presentata esclusivamente mediante modalità telematica accedendo al sito internet: https://concorsi.unibo.it, previa procedura di registrazione personale come da istruzioni indicate nella stessa procedura web. Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato a pena di esclusione il giorno mercoledì 30 settembre 2026 alle ore 23:59 - Europe/Brussels. La data di ricevimento delle domande è stabilita e comprovata dalla data indicata nella ricevuta trasmessa con modalità telematica al candidato. Nella domanda i candidati dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità:
Eventuali comunicazioni verranno trasmesse ai candidati esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di ammissione. L’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna non assume alcuna responsabilità in merito al mancato ricevimento dell’e-mail. È, comunque, cura dei candidati tenersi informati consultando il sito web del concorso per reperire le informazioni necessarie sulla selezione. Alla domanda i candidati devono allegare:
Sarà valutabile solo quanto effettivamente allegato alla domanda di partecipazione. I documenti, le pubblicazioni e i titoli in lingua inglese, francese, tedesca e spagnola possono essere prodotti nella lingua di origine. I documenti e i titoli redatti in altre lingue devono essere presentati nella lingua d’origine con allegata una traduzione in italiano o inglese. La traduzione deve essere certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale. | ||
| Art. 5 – Adempimenti obbligatori dei candidati previsti a pena di esclusione | ||
Determineranno l’esclusione automatica dalla procedura selettiva:
Tutti i candidati sono ammessi alle selezioni con riserva di verificare l’effettivo possesso dei requisiti necessari a partecipare alla selezione; l’Amministrazione può disporre in qualsiasi momento l’esclusione dalla selezione stessa. | ||
| Art. 6 – Commissione Giudicatrice | ||
La Commissione Giudicatrice è nominata con disposizione del Responsabile della Struttura ed è composta da tre membri scelti fra professori o ricercatori, o da componenti di ruolo equivalente se provenienti da Atenei stranieri o istituzioni di ricerca, esperti nella materia del bando e individuati dalla Struttura che ha proposto l’attivazione del contratto e, di norma, inquadrati nel settore scientifico disciplinare o in subordine nel gruppo scientifico disciplinare in cui è bandita la procedura. Al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro come previsto dall’art. 57 del d.lgs. 165/2001, di norma, i componenti sono rappresentanti di ciascun genere. La Commissione nomina al suo interno un presidente ed un segretario verbalizzante. Della nomina della Commissione è dato avviso sul sito Web dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna | ||
| Art. 7 – Valutazione comparativa dei candidati | ||
La valutazione dei candidati è svolta mediante esame dei titoli e delle pubblicazioni ed è volta a verificare il possesso di un curriculum scientifico-professionale idoneo all’assistenza allo svolgimento di attività di ricerca oggetto del bando. Il punteggio finale, pari ad un massimo di 100 punti complessivi, è dato dal punteggio conseguito nella valutazione dei titoli e delle pubblicazioni. Il Regolamento all’art. 10 stabilisce che sono oggetto di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni:
Nell’ambito di quanto definito all’art. 10 del Regolamento di Ateneo, viene stabilito che i titoli e le pubblicazioni presentate dai candidati saranno valutati secondo i criteri riportati nell’Allegato al bando. La Commissione, durante la prima adunanza, stabilisce i punteggi attribuibili ai criteri individuati nell’allegato, nel rispetto dei punteggi massimi previsti dal Regolamento. Il punteggio finale minimo idoneativo è di 68/100 punti. Per informazioni rivolgersi al numero di telefono/all’indirizzo e-mail disci.international@unibo.it........................................................... . | ||
| Art. 8 – Formulazione della graduatoria | ||
Al termine dell’esame dei titoli e delle pubblicazioni, la Commissione redige una graduatoria di merito, tenuto conto del punteggio attribuito ai candidati. A parità di merito la preferenza è determinata dalla minore età anagrafica. La graduatoria di merito è approvata con decreto del Responsabile della Struttura , pubblicato sul Portale di Ateneo, ed ha validità di 6 mesi. Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per eventuali impugnative, laddove il provvedimento non sia stato portato altrimenti a conoscenza. | ||
| Art. 9 – Stipula del contratto | ||
Il candidato risultato vincitore sarà invitato a stipulare con la Struttura un contratto per incarico di ricerca, che dovrà essere sottoscritto nel termine assegnato dalla Struttura stessa. La mancata accettazione nei termini che verranno comunicati dalla Struttura comporta la decadenza dal diritto alla stipula. Il rapporto di lavoro è regolato dal contratto individuale, dal Regolamento per la disciplina degli incarichi di ricerca ai sensi dell’art. 22-ter della L. 240/2010, dalle disposizioni di legge e dalle normative comunitarie. Il contratto individuale specifica le cause di risoluzione del contratto e i termini di preavviso. È in ogni modo condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto. L’incarico di ricerca, di durata iniziale inferiore ai 36 mesi, può essere prorogato oppure rinnovato per motivate esigenze connesse all’attività di ricerca in cui il titolare dell’incarico di ricerca è impegnato, su proposta del tutor, con delibera della Struttura che ha attivato l’incarico, accertati la copertura finanziaria e il rispetto del limite di spesa di Ateneo. Proroga e rinnovo concorrono al limite massimo di tre anni di incarichi di ricerca conferiti al medesimo soggetto, anche da istituzioni diverse. Ai fini della durata complessiva del contratto non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente. | ||
| Art. 10 – Diritti e doveri | ||
Con la stipula del contratto, il contraente assume il diritto e l’obbligo di svolgere l’attività di cui al piano di attività allegato, sotto la supervisione del tutor, senza vincoli di subordinazione e orario di lavoro predefinito e senza avvalersi di sostituti. I titolari di incarichi di ricerca relativi ai settori scientifici disciplinari dell’area medica possono svolgere attività assistenziale esclusivamente in relazione alle esigenze dell’attività di introduzione alla ricerca e all'innovazione, con le modalità e nei limiti previsti da appositi accordi tra l’Università e le strutture sanitarie. Agli incarichi di ricerca si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, in materia previdenziale, le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per malattia, l'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il titolare di incarico di ricerca si impegna a rispettare quanto previsto nel Regolamento per la disciplina degli incarichi di ricerca, nel Regolamento in materia di proprietà industriale e intellettuale, nel Regolamento recante il codice di comportamento per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni e delle molestie morali e sessuali e la disciplina della/del consigliera/e di fiducia e nel Codice Etico e di Comportamento dell’Ateneo. Il titolare di incarico di ricerca si impegna altresì ad adempiere agli obblighi di formazione in tema di sicurezza e salute sul lavoro nonché in tema di protezione dei dati personali. Al termine dell’incarico, il titolare dello stesso dovrà presentare al Consiglio della struttura una dettagliata relazione sull’attività svolta, i risultati conseguiti e la produzione scientifica, accompagnata dal parere del tutor. | ||
| Art. 11 – Incompatibilità e ulteriori incarichi | ||
L’incarico di ricerca non è compatibile con la contestuale:
Lo svolgimento di attività di lavoro autonomo è compatibile con l’incarico di ricerca soltanto se preventivamente autorizzato dal Consiglio della Struttura su parere motivato del responsabile scientifico e verifica che l’attività ulteriore rispetto all’incarico di ricerca non determini una situazione di conflitto di interessi e non pregiudichi il regolare svolgimento dell’attività. I titolari di incarichi di ricerca possono partecipare a procedure selettive per il conferimento di incarichi di insegnamento, di tutorato o di formazione linguistica a titolo oneroso, ai sensi dell’art. 23 della L. 240/2010, nel limite massimo, cumulativamente inteso, di 120 ore per anno accademico, di cui non più di 80 ore per attività di insegnamento, e previo ottenimento da parte del titolare dell’incarico di ricerca della relativa autorizzazione rilasciata dal Direttore del Dipartimento sentito il tutor. L’incarico di ricerca non dà luogo a diritto di accesso al ruolo di enti pubblici di cui al comma 1 dell’art. 22 della Legge 240/2010, né può essere computato ai fini di cui all’art. 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. | ||
| Art. 12 – Trattamento dei dati personali e responsabile del procedimento | ||
I dati personali trasmessi da ciascun candidato ai fini della partecipazione alla presente selezione, nonché per la redazione del contratto, sono raccolti da DIPARTIMENTO DI STORIA CULTURE CIVILTA' nonché dall’Area Personale, Settore Selezione e Contratti, e trattati nel rispetto dei principi e delle disposizioni sulla protezione dei dati personali e sulla tutela della riservatezza stabiliti dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e dal GDPR UE n. 679/2016, per le finalità indicate nel presente bando e per il periodo strettamente necessario. La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione da parte di ciascun candidato implica il consenso al trattamento dei dati personali affinché:
Il candidato, partecipando alla presente selezione, dichiara di avere preso visione dell’informativa dedicata e reperibile al link: https://www.unibo.it/it/ateneo/privacy-e-note-legali/privacy/informative-per-soggetti-terzi-che-abbiano-contatti-anche-occasionali-con-ateneo. Il responsabile della procedura Dott.ssa Maria Carmela Cucurachi. Per informazioni di natura amministrativa sul presente bando rivolgersi a Antonio Gerardi, disci.international@unibo.it, 0512097668. | ||
| Art. 13 – Normativa di riferimento | ||
La normativa in base alla quale viene emanato il presente bando è la seguente:
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In data, mercoledì 24 giugno 2026 | ||
| IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO | ||
| Prof. Roberto Balzani Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii | ||